Come aprire un centro benessere in Italia?

Il mercato italiano del benessere è uno dei più in rapida crescita in Europa. L’interesse per le terme, le spa e i centri di cura del corpo è in costante aumento, e con esso il numero di imprenditori che vedono un’opportunità in questo segmento. Tuttavia, aprire un centro benessere in Italia non è solo una questione di attrezzature e design. È un processo che richiede la conoscenza del quadro normativo, la comprensione delle norme tecniche e la comunicazione con diverse istituzioni contemporaneamente. Questo articolo fornisce una panoramica di ciò che è necessario sapere prima di iniziare.
Quadro normativo: perché la situazione in Italia è specifica
La prima sorpresa per molti investitori è che l’Italia non ha ancora una legge nazionale unica che regoli i centri benessere nel loro complesso. A livello nazionale esiste la legge n. 1 del 4 gennaio 1990 (Legge 4 gennaio 1990, n. 1), che disciplina esclusivamente l’attività di estetista – per la gestione vera e propria di un centro benessere con sauna, bagno turco e docce sensoriali non è richiesta alcuna qualifica professionale. La condizione fondamentale rimane una corretta formazione del personale in materia di igiene, prevenzione e sicurezza.
Per i parametri di base della costruzione e del funzionamento di un centro benessere è necessario attenersi alle normative regionali o comunali e alle linee guida dell’Azienda sanitaria locale (ASL), poiché attualmente non esiste una normativa nazionale che regoli i centri benessere in modo uniforme. Ciò significa che i requisiti possono variare notevolmente a seconda della regione: ciò che si applica in Lombardia potrebbe non essere applicabile in Toscana o in Trentino.
La legge n. 1/1990 e il decreto ministeriale n. 352 del 21 marzo 1994 costituiscono la base normativa per l’attività dei saloni di bellezza e dei centri benessere e stabiliscono le condizioni per l’apertura e l’esercizio di entrambi i tipi di strutture.
Qualifiche professionali: quando sono obbligatorie e quando no
Se si desidera aggiungere servizi estetici alla spa, è obbligatoria la qualifica di estetista ai sensi della legge n. 1/1990 e del decreto ministeriale n. 352 del 21 marzo 1994. Per quanto riguarda invece un centro benessere standard con sauna, bagno turco e docce sensoriali, non è richiesta alcuna qualifica professionale, a condizione che il personale sia adeguatamente formato in materia di igiene, prevenzione e sicurezza.
In altre parole: se gestite un centro benessere puramente rilassante senza trattamenti estetici (senza laser, trattamenti strumentali o procedure definite dalla legge 1/1990), non è necessario assumere un’estetista certificata come persona responsabile. Tuttavia, non appena si includono nell’offerta anche solo trattamenti cosmetici di base, la situazione giuridica cambia.
Nel 2025 il quadro normativo richiede la presenza di almeno un responsabile tecnico con qualifica di estetista o con attestato equivalente per le strutture che offrono trattamenti estetici.
Procedura amministrativa: come si svolge la procedura in pratica
L’apertura di un centro benessere in Italia avviene tramite il cosiddetto Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) – uno sportello unico per gli imprenditori che coordina la comunicazione con tutte le autorità competenti.
Ogni comune può avere normative specifiche, ma esistono norme valide a livello nazionale che chiunque voglia svolgere questa attività deve conoscere. I locali destinati a centri spa e benessere devono soddisfare precisi requisiti igienici: aerazione e ventilazione, superfici facilmente disinfettabili, spogliatoi e servizi igienici separati per il personale, impianti idraulici ed elettrici conformi alle norme e ambienti con materiali resistenti all’umidità, al vapore e alle sostanze chimiche.
Per avviare l’attività, di solito è necessario presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sulla base della quale l’attività può essere avviata immediatamente. L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) verificherà quindi la conformità dei locali ai requisiti igienici.
Prima di iniziare l’attività, è necessario fornire tutta la documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e nominare una persona responsabile del centro.

Piscine e vasche idromassaggio: la norma fondamentale UNI 10637:2024
Se si sta progettando un centro benessere con piscina, vasca idromassaggio o vasca per idromassaggio per il pubblico, si entra in un’area regolata da norme tecniche specifiche, ed è qui che la complessità normativa è massima.
La norma UNI 10637:2024, pubblicata l’8 febbraio 2024, ridefinisce i requisiti per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di trattamento delle acque nelle piscine pubbliche.
Una novità fondamentale rispetto alla precedente versione del 2016 è la classificazione delle piscine. La classificazione è stata abbandonata a favore del sistema Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3 al posto della divisione originaria A1, A2, B e C. Il Tipo 1 corrisponde all’originario A1, il Tipo 3 comprende le piscine speciali non classificabili altrimenti e il Tipo 2 comprende tutte le altre – le piscine condominiali sono così inserite nello stesso gruppo delle strutture ricettive turistiche senza ulteriori distinzioni.
Molto importante è la nuova soglia per le vasche idromassaggio e le vasche termali. La norma si applica ora a vasche idromassaggio, spa e vasche calde pubbliche con un volume totale superiore a 4 m³, mentre nella versione precedente il limite era di 10 m³. Questa modifica amplia notevolmente la gamma dei centri benessere a cui la norma si applica obbligatoriamente.
Nelle strutture in cui sono presenti vasche idromassaggio con una capacità pari o superiore a 4 m³, è necessario effettuare campionamenti per il controllo del rischio di legionellosi e la valutazione di tale rischio. Per i centri benessere con vasche idromassaggio, questo obbligo è nuovo e fondamentale: ignorare il protocollo per il controllo della Legionella può comportare gravi sanzioni.
Per quanto riguarda il sistema di circolazione, l’obbligo del sistema di troppopieno si applica a tutte le vasche di Tipo 1 e alle vasche di Tipo 2 con una superficie superiore a 100 m². La portata minima del sistema di circolazione attraverso i sistemi di prelievo superficiali è stata aumentata dal 70% al 75%.

Sicurezza antincendio e sicurezza sul lavoro
Oltre alle norme igieniche, il centro benessere deve soddisfare i requisiti generali per la sicurezza sul lavoro e la protezione antincendio.
I principali quadri normativi sono: il decreto legislativo n. 81/2008 per la sicurezza e la salute sul lavoro, il D.P.R. 151/2011 per le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco, il codice antincendio (D.M. 3 agosto 2015) e il D.M. 37/2008 per gli impianti elettrici, il condizionamento dell’aria, gli impianti idraulici, il gas e gli impianti antincendio.
Per i centri benessere al di sopra di una determinata capienza o con determinati elementi (vapore, alte temperature, superfici d’acqua) è richiesta una dichiarazione del comando provinciale dei vigili del fuoco e un certificato di prevenzione incendi (CPI).
Accessibilità per le persone a mobilità ridotta
I locali devono soddisfare i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità in conformità alla normativa vigente. La normativa italiana sull’eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. 503/1996 e D.M. 236/1989) si applica a tutte le strutture aperte al pubblico, compreso il centro benessere. L’ingresso, gli spogliatoi, le docce e almeno una parte dell’area benessere devono essere accessibili senza barriere.
Differenze regionali: a cosa prestare attenzione
Una delle maggiori sfide pratiche nell’apertura di un centro benessere in Italia è che tutte le regole di cui sopra costituiscono solo il minimo nazionale. Ogni regione – e per molti aspetti anche ogni comune – può stabilire requisiti più severi.
Regioni come la Lombardia, il Veneto o il Trentino-Alto Adige hanno proprie normative regionali per piscine e benessere, che possono differire nei requisiti di superficie dei locali, nella frequenza delle analisi dell’acqua, nella qualifica obbligatoria del personale o nei parametri tecnici delle strutture. La raccomandazione è chiara: prima di avviare il progetto, consultare non solo il SUAP, ma anche l’ASL locale ed eventualmente l’autorità regionale.

Procedura pratica passo dopo passo
– Scelta dei locali e consultazione con un professionista È necessario rivolgersi a un professionista qualificato – geometra, ingegnere o architetto – che progetti i locali del centro benessere. I progetti, insieme alle specifiche tecniche dell’impianto, saranno valutati dall’autorità sanitaria locale e dallo Sportello Unico.
– Presentazione della SCIA o richiesta di autorizzazione A seconda dell’entità dell’attività e delle normative locali, si presenta la SCIA o si richiede il previo consenso dell’autorità competente. I centri benessere con piscina o con rischi di incendio più elevati di solito richiedono un’approvazione preventiva.
– Ispezione ASL L’autorità sanitaria locale verificherà la conformità dei locali ai requisiti igienici. Per le piscine e le vasche idromassaggio è necessario presentare la documentazione relativa al sistema di trattamento dell’acqua in conformità alla norma UNI 10637:2024.
– Certificato di prevenzione incendi (CPI) Per le strutture che superano le soglie di legge è necessario ottenere un certificato dai vigili del fuoco.
– Iscrizione alla CCIAA e inizio dell’attività: dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni, si procede all’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), all’apertura delle posizioni INPS e INAIL per i dipendenti e, se del caso, al pagamento dei canoni SIAE per la riproduzione di musica.
Conclusione: la complessità come sfida e opportunità
L’apertura di un centro benessere in Italia è più impegnativa dal punto di vista normativo rispetto a molti altri paesi europei, proprio perché il quadro normativo è frammentato tra i livelli nazionale, regionale e comunale e sta attualmente subendo un significativo aggiornamento (vedi la nuova UNI 10637:2024 e la prossima legge sulle piscine). Tuttavia, questa complessità funge anche da naturale barriera all’ingresso: un progetto ben preparato con una chiara base normativa ha una probabilità significativamente maggiore di un’implementazione senza intoppi e di una posizione vantaggiosa sul mercato.
La qualità dei prodotti e delle attrezzature è una condizione per soddisfare gli standard tecnici e, allo stesso tempo, un investimento diretto nella reputazione e nella redditività del progetto. IMAGINOX fornisce piscine in acciaio inossidabile, vasche idromassaggio e prodotti per il benessere per strutture alberghiere e commerciali in tutta Europa, Italia compresa. Maggiori informazioni e progetti di riferimento su www.imaginox.com/it/







